INFORMAZIONI LEGALI

“Modello 3, Modello 4, Modello 4ter, modello 4bis, Elenco delle Imprese ed accordi di collaborazione orizzontali”,
nonché tutti gli altri documenti richiesti dalla legge sono disponibili per la consultazione presso le nostre agenzie.

Soggetto a controllo IVASS

La Rottonara & Debiasi Snc di Rottonara Stefan &C. nella sua qualitá di Agente della Agenzia Allianz di Bressanone (codice Allianz 0336) è soggetta alla vigilanza dell`IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, con sede in 00187 Roma, Via del Quirinale 21.
Numero Iscrizione Ivass: A000497940 con data 20.08.2014

Contatti legali - Sede Legale​

Rottonara & Debiasi SNC
Via Peter Mayr 10
39042 Bressanone
P.IVA 02835160215
Email: info@rda.bz
PEC: rottonara.debiasi@pec.it

1. Premessa

Attraverso il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (c.d. Decreto Whistleblowing) è stata recepita nell’ordinamento

interno la direttiva UE 2019/1937, avente l’obiettivo di stabilire norme minime comuni negli Stati membri per

garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione,

apprese nel contesto lavorativo.

Il D.Lgs. 24/2023 contiene la disciplina di riferimento in relazione alla protezione delle persone che segnalano

violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o

l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto

lavorativo pubblico o privato.

La normativa persegue la duplice finalità di garantire, da un lato, la manifestazione della libertà di espressione

e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, dall’altro, di contrastare

e di prevenire i fenomeni illeciti, sia all’interno degli Enti pubblici, sia all’interno delle organizzazioni private,

incentivando la segnalazione di condotte pregiudizievoli per l’ente di appartenenza e per l’interesse pubblico

collettivo.

Il Decreto Wistleblowing richiede agli Enti del settore pubblico e di quello privato di istituire specifici canali

interni per le segnalazioni e dà atto dell’istituzione del canale per le segnalazioni esterne, da parte dell’ANAC,

al quale il segnalante potrà rivolgersi in presenza di determinate condizioni, nonché della possibilità, per il

segnalante, di effettuare denunce e la divulgazione pubblica.

 

 

ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Contesto lavorativo

le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito

di un rapporto di lavoro dipendente, di una collaborazione, di una libera

professione, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali

attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui

ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di

divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

Contesto lavorativo

le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito

di un rapporto di lavoro dipendente, di una collaborazione, di una libera

professione, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali

attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui

ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di

divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

Facilitatore

persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione,

operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza

deve essere mantenuta riservata

Gestore del canale di

segnalazione

soggetto, adeguatamente formato in materia, al quale è affidata la

gestione del canale di segnalazione

Informazioni sulle violazioni

informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse

o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse

nell’organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto

giuridico

Persona coinvolta

persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna

ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è

attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata

o divulgata pubblicamente

Ritorsione

qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o

minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia

all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che

provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha

sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto

Segnalante (o whistleblower)

soggetto che effettua la segnalazione

Segnalazione Whistleblowing

segnalazione inviata da un soggetto qualificato (whistleblower) avente ad

oggetto condotte illecite, di cui il segnalante è venuto a conoscenza in

ragione del proprio rapporto di lavoro/collaborazione

Segnalazione interna

comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni

presentata tramite il canale di segnalazione interna della Società

Segnalazione esterna

comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni,

presentata tramite il canale di segnalazione esterna istituito dall’ANAC

Violazione

comportamenti, atti od omissioni che ledono l’integrità aziendale, di cui il

segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto

lavorativo e riconducibili a quanto meglio specificato nel paragrafo

“oggetto della segnalazione”

3. Scopo e ambito applicativo

ROTTONARA & DEBIASI SNC DI ROTTONARA STEFAN & C., di seguito per brevità, anche “Azienda” contrasta

le condotte poste in essere in violazione delle disposizioni di legge; in questo senso, allineandosi alle previsioni

contenute nel Decreto Whistleblowing, ha istituito un sistema per la segnalazione delle violazioni di

disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’integrità aziendale, apprese nel contesto

lavorativo.

Scopo della presente Procedura è quello di fornire tutte le indicazioni necessarie affinché la gestione delle

segnalazioni in ambito whistleblowing avvenga correttamente, nel rispetto di quanto statuito dalla normativa

di riferimento. In particolare, il presente documento:

– identifica i soggetti legittimati ad effettuare segnalazioni;

– circoscrive il perimetro delle condotte che possono essere oggetto di segnalazione;

– identifica i canali, interni ed esterni, attraverso i quali è possibile effettuare le segnalazioni;

– indentifica il soggetto preposto alla gestione delle segnalazioni;

– descrive il processo di ricezione e di gestione delle segnalazioni;

– descrive le tutele riconosciute al segnalante e agli ulteriori soggetti eventualmente coinvolti.

4. Destinatari

Sono legittimate a formulare e trasmettere segnalazioni le persone che operano nel contesto lavorativo

dell’Azienda, in qualità di:

– lavoratori subordinati;

– candidati a posizioni lavorative vacanti, ove le informazioni sulle violazioni che intendono segnalare

siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

– ex-dipendenti ovvero ex-collaboratori dell’azienda, ove le informazioni sulle violazioni che intendono

segnalare siano state acquisite in costanza del rapporto di lavoro e/o di collaborazione;

– lavoratori autonomi, liberi professionisti e collaboratori di cui si avvale l’azienda;

– tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l’azienda;

– persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche

qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Per la presentazione di una segnalazione il segnalante può farsi assistere da un facilitatore, ovvero da una

persona fisica che opera all’interno del medesimo contesto lavorativo, che beneficerà delle tutele previste dal

D.Lgs. 24/2023.

5. Soggetti tutelati dal D.Lgs. 24/2023

Il D.Lgs. 24/2023 riconosce una serie di tutele non solo al segnalante ma anche ai seguenti ulteriori soggetti,

tutti individuati all’art. 3, comma 5, del predetto Decreto:

facilitatore: intesa come la persona fisica che fornisce assistenza al segnalante e che opera nel

medesimo contesto lavorativo di quest’ultimo;

persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante (del denunciante o di colui che ha

effettuato una divulgazione pubblica) e che sono legate a quest’ultimo da uno stabile legame

affettivo o di parentela entro il quarto grado: intese come le persone legate da una rete di relazioni

sorte in ragione del fatto che esse operano, o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente

lavorativo del segnalante o denunciante e che hanno con quest’ultimo un legame di parentela entro

il quarto grado o uno stabile legame affettivo;

i colleghi di lavoro della persona segnalante (del denunciante o di colui che ha effettuato una

divulgazione pubblica) i quali lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e hanno

con il medesimo un rapporto abituale e corrente: intesi come i soggetti che, al momento della

segnalazione, lavorano con il segnalante;

gli enti di proprietà della persona segnalante (o della persona che ha sporto una denuncia

all’autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica) o per i quali le

stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle

predette persone: la norma considera l’ipotesi in cui le ritorsioni siano poste in essere nei confronti

di persone giuridiche di cui il segnalante è proprietario, per cui lavora o a cui è altrimenti connesso in

un contesto lavorativo (a titolo esemplificativo si consideri l’annullamento della fornitura di servizi).

Per enti di proprietà del segnalante, richiamando le indicazioni fornite dalle linee guida ANAC, devono

intendersi sia i casi in cui il soggetto segnalante è titolare di un ente in via esclusiva, sia i casi di

compartecipazione maggioritaria con terzi. Le tutele introdotte dal D.Lgs. 24/2023 sono riconosciute

anche agli enti presso i quali lavora chi effettua una segnalazione (o effettua una denuncia o una

divulgazione pubblica), anche se non è proprietario, e agli enti che operano nel medesimo contesto

lavorativo del segnalante. In quest’ultimo caso non è riscontrabile un vero e proprio legame diretto

con il segnalante, né sotto il profilo della proprietà, né in quanto quest’ultimo vi presti lavoro o

servizio. Ci si riferisce ad eventuali interconnessioni e rapporti, che si sostanziano, ad esempio, in

accordi e collaborazioni tra aziende.

6. Oggetto delle segnalazioni

Il segnalante può effettuare segnalazioni di violazioni aventi ad oggetto comportamenti consistenti in atti od

omissioni che ledono l’integrità aziendale, apprese nel contesto di lavoro, relative a:

condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 e violazioni del Modello Organizzativo (MOG);

– illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa europea o nazionale richiamata

nell’Allegato al D.Lgs. 24/2023, o della normativa interna di attuazione degli atti dell’Unione Europea

indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937 seppur non indicati nell’Allegato al D.Lgs. 24/2023.

In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati

finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei

prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza

degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei

consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi

informativi;

– atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea. In particolare, si considerano

la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;

– atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci,

delle persone, dei servizi e dei capitali (a titolo esemplificativo, si considerano le violazioni in materia

di concorrenza e di aiuti di stato);

– atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione

Europea nei settori indicati ai superiori punti.

Nello specifico, per segnalazione si intende la comunicazione di informazioni, compresi i fondati sospetti,

relativa a:

– violazioni già commesse;

– violazioni non ancora commesse ma che sulla base di elementi concreti potrebbero esserlo;

– elementi riguardanti condotte volte ad occultare la violazione.

7. Segnalazioni non ammesse

Sono escluse dalla presente Procedura e, quindi, non possono essere oggetto di segnalazione, denuncia o

divulgazione pubblica:

– le contestazioni, rivendicazioni, o richieste legate ad un interesse di carattere personale del

segnalante (o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o una

divulgazione pubblica);7

– le contestazioni che attengono esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro del segnalante con

l’Azienda;

– le segnalazioni di violazioni che sono già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea

o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al decreto, ovvero da quelli nazionali che costituiscono

attuazione degli atti dell’Unione europea, indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE)

2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al Decreto;

– le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza e difesa nazionale;

– le segnalazioni pretestuose, calunniose, diffamatorie e quelle poste in essere con l’unico scopo di

danneggiare il segnalato.

8. Canali per le segnalazioni

Le segnalazioni potranno essere effettuate attraverso un sistema diversificato di canali di segnalazione, di

seguito individuati:

– i canali di segnalazione interna istituiti dall’Azienda, come meglio specificato al paragrafo “Canali

interni per le segnalazioni”;

– il canale di segnalazione esterno istituito presso l’ ANAC;

– divulgazione pubblica;

– denuncia all’autorità giudiziaria e contabile.

9. Canali interni per le segnalazioni

Il segnalante potrà effettuare le segnalazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 24/2023, sia in forma orale, sia in

forma scritta. Le segnalazioni dovranno essere effettuate a Floreani Studio Legale Associato, nominato

dall’Azienda quale Gestore dei canali di segnalazione (di seguito, per brevità, anche “Gestore”).

Laddove il Gestore versi in un’ipotesi di conflitto di interessi rispetto ad una specifica segnalazione (in quanto

il Gestore risulta come soggetto segnalato o il Gestore vuole qualificarsi come segnalante) la segnalazione

potrà essere effettuata utilizzando i canali esterni istituiti dall’ANAC, non essendo garantito che alla

segnalazione interna venga dato seguito.

Per effettuare una segnalazione in forma orale il segnalante dovrà richiedere un incontro diretto al Gestore,

che dovrà essere fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione effettuata oralmente, previo consenso del segnalante, sarà documentata a cura del Gestore

mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto, oppure mediante verbale.

Nel caso in cui il Gestore proceda alla redazione di un verbale il segnalante potrà verificare, rettificare,

confermare, il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione.8

Le segnalazioni in forma scritta potranno essere inviate dal segnalante, alternativamente:

a mezzo posta raccomandata: il segnalante potrà inviare la segnalazione a mezzo di raccomandata

a/r presso la sede dell’Azienda, all’attenzione del Gestore dei canali di segnalazione. L’Azienda dovrà

quindi inoltrare tempestivamente al Gestore suddetta segnalazione, senza possibilità di trattenerne

copia.

Il segnalante avrà cura di predisporre due buste chiuse includendo, nella prima, i suoi dati

identificativi unitamente alla copia di un documento d’identità e, nella seconda, l’oggetto della

segnalazione. Entrambe le buste dovranno essere inserite in una terza busta chiusa nella quale dovrà

essere riportata la dicitura “riservata al Gestore dei canali di segnalazione”;

a mezzo e-mail: il segnalante potrà inviare la segnalazione al seguente indirizzo e-mail ovd@rda.bz,

consultabile in tutti i suoi elementi esclusivamente dal Gestore, il quale è l’unico a detenere le

credenziali per l’accesso.

La segnalazione dovrà essere inviata dal segnalante utilizzando un indirizzo mail personale e non

aziendale.

Affinché la segnalazione possa essere utilmente esaminata e gestita è necessario che sia il più possibile

circostanziata, così da consentire la valutazione dei fatti da parte del Gestore.

In particolare, attraverso la segnalazione dovranno essere precisati i seguenti elementi essenziali, anche ai

fini del vaglio di ammissibilità:

– i dati identificativi del segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito al

quale dovranno essere inviate le comunicazioni conseguenti alla segnalazione;

– le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, quindi, la

descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie comunicate

e, ove presenti, anche le modalità che hanno consentito di venire a conoscenza dei fatti oggetto della

segnalazione;

– le generalità o altri elementi che consentano l’identificazione del responsabile, ovvero della persona

segnalata.

Si ritiene utile, ai fini della valutazione della segnalazione, l’allegazione di documentazione idonea ad

attribuire fondatezza ai fatti oggetto della medesima, nonché l’indicazione degli eventuali soggetti che, anche

solo potenzialmente, potrebbero essere a conoscenza dei fatti (ad esempio, eventuali testimoni).

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato il Gestore potrà richiedere la comunicazione di

elementi integrativi al segnalante, tramite il canale a ciò dedicato, o anche ove il segnalante abbia richiesto

un incontro diretto.

Si evidenzia che la segnalazione non dovrà contenere toni ingiuriosi, offese personali, o giudizi morali volti ad

offendere o ledere l’onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona segnalata.9

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dal Gestore dovrà essere trasmessa entro sette

giorni dal suo ricevimento al Gestore, senza possibilità di trattenerne copia. Al segnalante dovrà essere dato

avviso della trasmissione della segnalazione al Gestore.

10. Obblighi del Gestore dei canali di segnalazione

Il Gestore dei canali di segnalazione, al ricevimento di una segnalazione, pone in essere i seguenti

adempimenti:

– entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione trasmette alla persona segnalante un avviso di

ricevimento della segnalazione. Tale comunicazione non implica una valutazione del contenuto della

segnalazione ma è unicamente finalizzata ad informare il segnalante della ricezione della

segnalazione. L’avviso viene trasmesso al recapito che il segnalante avrà cura di comunicare attraverso

la segnalazione. In assenza dell’indicazione del recapito da parte del segnalante, qualora fosse

impossibile interagire con il medesimo, la segnalazione potrà essere considerata come non gestibile

ai sensi del Decreto Whistleblowing;

– mantiene le interlocuzioni con il segnalante richiedendo, se del caso, eventuali integrazioni alla

segnalazione originariamente formulata;

– il Gestore deve verificare la procedibilità della segnalazione accertando che la medesima provenga

da un soggetto legittimato e che le condotte segnalate rientrino tra gli ambiti di applicazione della

disciplina whistleblowing;

– il Gestore deve accertare l’ammissibilità della segnalazione verificando che risultino chiare le

circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e le generalità

o altri elementi che consentano l’identificazione del segnalato. La segnalazione che risulti carente

degli elementi essenziali può essere ritenuta inammissibile.

Nel caso in cui la segnalazione risulti inammissibile o improcedibile il gestore può procedere

all’archiviazione, garantendo comunque la tracciabilità delle motivazioni a supporto;

– valutata l’ammissibilità e la procedibilità il Gestore avvia l’istruttoria sui fatti e sulle condotte

segnalate al fine di valutarne la fondatezza. In questo ambito il Gestore: esamina l’eventuale

documentazione trasmessa con la segnalazione e, se lo ritiene necessario, acquisisce ulteriore

documentazione; procede all’audizione di eventuali soggetti individuati attraverso la segnalazione,

compreso, se lo ritiene necessario, il segnalante; può coinvolgere consulenti esterni o specifiche

figure interne all’azienda qualora risulti necessario avvalersi di un supporto specialistico, avendo cura

di garantire l’assoluto rispetto delle garanzie di riservatezza di cui al Decreto Whistleblowing e alla

presente Procedura. Il coinvolgimento nella fase delle indagini di soggetti diversi dal Gestore

(consulenti esterni/personale interno) presuppone l’oscuramento nei confronti dei terzi di ogni

tipologia di dato che possa consentire l’identificazione della persona segnalante o di ogni altra10

persona coinvolta (ad esempio, il facilitatore o ulteriori persone menzionate all’interno della

segnalazione);

– all’esito delle indagini il Gestore, se ritiene la segnalazione infondata procede alla sua archiviazione

motivandone le ragioni. Diversamente, in presenza di una segnalazione che risulta fondata, dovrà

essere interessato l’organo dirigente per i relativi seguiti in ordine alla valutazione di responsabilità e

agli eventuali provvedimenti o procedimenti. Anche in questo caso dovrà essere garantita la

riservatezza sull’identità del segnalante;

– entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in sua mancanza, entro tre mesi dalla data di

scadenza dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il Gestore fornisce un riscontro al

segnalante indicando se la segnalazione sia stata ritenuta infondata e quindi archiviata, ovvero se la

medesima risulti fondata. In ogni caso, il Gestore avrà cura di fornire adeguata motivazione della

propria valutazione. L’istruttoria non dovrà necessariamente essere ultimata nel termine dei tre mesi,

posto che alcune fattispecie di violazione potrebbero richiedere, per le verifiche, un tempo maggiore.

Pertanto, il riscontro al segnalante sarà definitivo in presenza di istruttoria conclusa entro i tre mesi,

oppure interlocutorio, se l’istruttoria allo scadere dei tre mesi risulterà ancora in corso. In

quest’ultimo caso il Gestore, all’esito delle indagini, invierà un’ulteriore comunicazione al segnalante

per informarlo dell’esito della segnalazione (archiviazione/fondatezza);

– all’esito della fase di indagini, in presenza di segnalazioni fondate, il Gestore redige un rapporto scritto

dal quale risultano: gli elementi descrittivi della violazione (luogo e data di svolgimento dei fatti,

elementi di prova e documentali), le verifiche svolte e gli esiti delle medesime, nonché l’eventuale

coinvolgimento di terzi soggetti (consulenti esterni, personale interno), la conclusione delle indagini.

11. Conservazione delle segnalazioni e della relativa documentazione

Il Gestore si occupa anche della conservazione delle segnalazioni ricevute e della relativa documentazione.

Le segnalazioni e la documentazione ricevuta a corredo sono conservate per il tempo necessario al

trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione

dell’esito finale della procedura di segnalazione.

All’atto della ricezione della segnalazione, indipendentemente dal canale interno utilizzato, il Gestore

attribuisce alla segnalazione un numero identificativo progressivo che ne consentirà l’identificazione univoca.

Le segnalazioni e la documentazione ricevuta a corredo (ad esempio, verbale di audizione del segnalante o di

altri soggetti, documentazione trasmessa dal segnalante) vengono raccolte in apposita banca dati cartacea

e/o telematica accessibile esclusivamente al Gestore, nel rispetto dell’obbligo di riservatezza di cui all’art. 12

del Decreto.

Qualora si renda necessaria la condivisione della documentazione raccolta con terzi soggetti, coinvolti

nell’istruttoria (consulenti esterni/personale interno) l’accesso da parte dei terzi potrà avvenire solo previo11

oscuramento di ogni tipologia di dato che sia idoneo a consentire l’identificazione della persona segnalante

o di ogni altra persona coinvolta. L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può

evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso

espresso della persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle

segnalazioni.

12. Tutela della riservatezza dell’identità del segnalante

Nel processo di gestione delle segnalazioni l’Azienda, uniformandosi alle previsioni introdotte dal Decreto

Whistleblowing, si impegna a garantire al segnalante la massima tutela, sia per quanto concerne la

riservatezza delle informazioni comunicate attraverso la segnalazione, sia per quanto attiene al diritto di non

subire alcuna forma di discriminazione o ritorsione per effetto della segnalazione.

La tutela della riservatezza dell’identità è prevista anche nei confronti del facilitatore e degli altri soggetti

indicati al paragrafo “soggetti tutelati dal D.Lgs. 24/2023”.

I canali di segnalazione interni e la presente Procedura garantiscono la riservatezza dell’identità del

segnalante e di tutti gli altri elementi della segnalazione (inclusa la documentazione ad essa allegata nella

misura in cui il suo disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l’identificazione del segnalante).

L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o

indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona

segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell’ambito del procedimento disciplinare avviato dall’Azienda contro il segnalato l’identità della persona

segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti

distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e l’identità del segnalante

risulti indispensabile alla difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento

disciplinare solo previo consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

In tali casi è dato avviso alla persona segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni che rendono

necessaria la rivelazione di dati riservati. Qualora il soggetto segnalante neghi il proprio consenso, la

segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare che, quindi, non potrà essere avviato

o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione.

Resta ferma, in ogni caso, sussistendone i presupposti, la facoltà per l’Azienda di procedere con la denuncia

all’Autorità Giudiziaria.

13. Trattamento dei dati personali

I dati personali del segnalante, del segnalato, e di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione sono trattati in

conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati personali di cui al Reg. EU n. 679/2016 (GDPR)

e di cui al D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018 e, specificatamente nel rispetto di quanto

evidenziato dall’art. 13 del D. Lgs. n. 24/2023.

In particolare, l’Azienda ha messo in atto le seguenti misure organizzative e tecniche di sicurezza:

Privacy by design”: sono applicate dall’Azienda misure di sicurezza, sia organizzative, che tecniche, al fine

di tutelare la riservatezza del segnalante;

– minimizzazione: non sono raccolti dall’Azienda dati manifestamente non utili al trattamento di una specifica

segnalazione e, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente;

tutela della riservatezza del segnalante e nomina dei soggetti autorizzati: viene garantita la riservatezza

dell’identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. In particolare,

l’identità del segnalante non sarà rivelata senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a

persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate

a trattare tali dati (art. 29 del GDPR e art. 2-quaterdecies del Codice Privacy);

-registro dei trattamenti: il trattamento dei dati conseguente alla gestione delle segnalazioni previste dal

Decreto Whistleblowing è stato censito dall’Azienda nel registro delle attività di trattamento, in conformità

all’art. 30 del GDPR;

– informative sul trattamento dei dati: il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione

delle segnalazioni è effettuato dall’Azienda in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui

agli artt. 5 e 25 del Regolamento UE 2016/679, fornendo idonea informativa al segnalante e alle persone

coinvolte, come previsto dagli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento. La base giuridica del trattamento è

l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetta l’Azienda ai sensi del Decreto;

– contitolarità: qualora le risorse del sistema di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne siano

condivise con altro titolare, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi in materia di

protezione dei dati personali sono determinate in modo trasparente, mediante un accordo interno ai sensi

dell’art. 26 del GDPR;

-gestione diritti degli interessati: le istanze di esercizio dei diritti degli interessati (artt. 15-22 del GDPR) sono

gestite tenendo conto dei limiti di cui all’art. 2-undecies del Codice della privacy novellato. Pertanto, l’esercizio

dei diritti degli interessati è escluso nel caso in cui da tale esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e

concreto alla “riservatezza dell’identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in

ragione del proprio rapporto di lavoro o nelle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione

della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la

protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”;13

– conservazione: le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate

dall’Azienda per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a

decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione.

14. Tutela contro le ritorsioni

È vietata ogni forma di ritorsione nei confronti del segnalante, intesa come qualsiasi comportamento, atto od

omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo determinando un danno

ingiusto al segnalante.

Si considerano misure ritorsive e/o discriminatorie verso il segnalante tutti i comportamenti e le omissioni

posti in essere nei suoi confronti con intento vessatorio o comunque allo scopo di peggiorare la situazione

lavorativa.

Le misure di protezione contro le ritorsioni si applicano anche al facilitatore e agli altri soggetti indicati al

paragrafo “soggetti tutelati dal D.Lgs. 24/2023”.

La tutela del segnalante e degli ulteriori soggetti ad esso equiparati, presuppone le seguenti condizioni:

– il segnalante al momento della segnalazione (o della denuncia o della divulgazione) aveva fondato

motivo di ritenere le informazioni veritiere e rientranti nel perimetro applicativo della disciplina

Whistleblowing;

– la segnalazione (o la denuncia o la divulgazione) è stata effettuata nel rispetto delle previsioni della

presente Procedura, nonché delle disposizioni del Decreto Whistleblowing.

A mero titolo esemplificativo, si segnala che sono considerate misure ritorsive, se conseguenti alla

segnalazione:

– il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;

– la retrocessione di grado o la mancata promozione;

– il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica

dell’orario di lavoro;

– il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

– la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

Il soggetto che ritenga di avere subito una ritorsione, anche solo tentata o minacciata, come conseguenza di

una segnalazione/denuncia/divulgazione può comunicarlo all’ANAC, che avrà il compito di accertare la

sussistenza del nesso di causalità tra la ritorsione e la segnalazione e, quindi, adottare i conseguenti

provvedimenti.

Se l’ANAC ravviserà la fondatezza della denuncia e la sussistenza del nesso causale avvierà un procedimento

sanzionatorio nei confronti dell’Azienda informando l’Ispettorato del Lavoro per i provvedimenti di

competenza.14

Nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi, o di controversie stragiudiziali, aventi ad oggetto

l’accertamento dei comportamenti ritorsivi nei confronti del segnalante e degli altri soggetti tutelati dal

Decreto Whistleblowing si presume che detti comportamenti siano stati posti in essere a causa della

segnalazione. L’onere di provare che tali condotte conseguono a circostanze diverse rispetto alla segnalazione

incombe sul soggetto che le ha poste in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all’autorità giudiziaria dalla persona che ritiene di avere subito una

ritorsione, se tale persona dimostra di avere effettuato una segnalazione (una denuncia o una divulgazione

pubblica) e di avere subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale

segnalazione (denuncia o divulgazione pubblica).

Il segnalante perde la protezione se:

– viene accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati

di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all’autorità

giudiziaria o contabile;

– in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo, per dolo o colpa grave.

In entrambe le ipotesi al segnalante verrà irrogata una sanzione disciplinare.

15. Canale esterno per le segnalazioni istituito dall’ANAC

Il segnalante può ricorrere al canale di segnalazione esterna istituito dall’ANAC in presenza di una delle

seguenti condizioni:

– la segnalazione interna non ha avuto seguito e, quindi, il segnalante non ha ricevuto alcun riscontro

dal Gestore entro i termini indicati nella presente Procedura;

– il segnalante ha fondati motivi per ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace

seguito, ad esempio per il timore di un accordo tra chi riceve la segnalazione e la persona coinvolta

nella segnalazione;

– il segnalante ha fondati motivi per temere ritorsioni a seguito della segnalazione interna: si consideri,

ad esempio, l’ipotesi in cui si sono verificate già situazioni analoghe in Azienda;

– il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente

per il pubblico interesse: si immagini l’ipotesi in cui la violazione richiede un intervento urgente da

parte di un’autorità pubblica per salvaguardare la salute o la protezione dell’ambiente.

Il segnalante potrà effettuare la segnalazione esterna mediante uno dei canali messi a disposizione dall’ANAC

che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del

segnalante, del segnalato, nonchè del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.15

Le segnalazioni esterne all’ANAC possono essere effettuate in forma scritta, tramite la piattaforma

informatica, oppure in forma orale, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su

richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto esterno diverso dall’ANAC è trasmessa a quest’ultima,

entro il termine di sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione

alla persona segnalante.

16. La procedura della divulgazione pubblica

Il Decreto Whistleblowing riconosce al segnalante la possibilità di effettuare una divulgazione pubblica

beneficiando della protezione.

La divulgazione può essere effettuata attraverso la stampa e attraverso mezzi di diffusione in grado di

raggiungere un numero elevato di persone quali, ad esempio, i social network.

Per ricorrere alla procedura della divulgazione pubblica deve sussistere almeno una delle seguenti condizioni:

– il segnalante si è già rivolto al canale di segnalazione interno o a quello esterno dell’ANAC ma non ha

ricevuto riscontro o, comunque, non ha ricevuto seguito nei tempi previsti;

– il segnalante ritiene sussistere fondati motivi di un pericolo imminente o palese per il pubblico

interesse, considerato come una situazione di emergenza o di rischio di danno irreversibile, anche

all’incolumità fisica di una o più persone, che richieda che la violazione sia tempestivamente svelata

con ampia risonanza per impedirne gli effetti;

– il segnalante ritiene sussistere fondati motivi per ritenere che la segnalazione esterna possa

comportare il rischio di ritorsione oppure non avere efficace seguito

17. La denuncia all’autorità giudiziaria

Il Decreto Whistleblowing riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle autorità giudiziarie

per denunciare i fatti illeciti appresi nel contesto lavorativo.

18. Pubblicazione della presente Procedura

La presente procedura sarà affissa presso i locali della sede aziendale. Adeguata informativa circa l’adozione

della presente procedura sarà fornita a tutti i destinatari.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 per la gestione delle segnalazioni di whistleblowing

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla

protezione dei dati (di seguito “Regolamento” oppure “GDPR”), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento

dei dati personali effettuato da ROTTONARA & DEIBASI SNC DI ROTTONARA STEFAN & CO. (di seguito per brevità

anche indicato come “Titolare”) in relazione alla gestione delle segnalazioni di Whistleblowing ai sensi del D. Lgs.

24/2023.

1) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento.

Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento ROTTONARA & DEIBASI SNC DI ROTTONARA

STEFAN & CO, con sede in 39042 Bressanone, Via Peter Mayr 10, tel.: 0474 835501 e-mail: info@rda.bz, PEC:

Rottonara.Debiasi@Pec.it. Può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo al citato indirizzo o inviando una e-mail

al suindicato indirizzo di posta elettronica.

2) Tipologia di dati personali oggetto di trattamento e categorie di interessati

I dati personali oggetto di trattamento sono i dati comuni, i dati particolari di cui all’art. 9 del Regolamento e i dati

personali relativi a condanne penali e reati cui all’art. 10 cit. del segnalante (qualora le segnalazioni non siano

anonime) nonché di eventuali soggetti coinvolti o indicati nella segnalazione e facilitatori, in relazione alla gestione

delle segnalazioni di Whistleblowing ai sensi del D. Lgs. 24/2023 disciplinata dalla Procedura per la gestione delle

segnalazioni adottata dal Titolare ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023.

3) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e base giuridica del trattamento.

I dati personali saranno trattati dallo scrivente Titolare in via esclusiva per l’attuazione degli obblighi di legge previsti

dalla disciplina whistleblowing la cui osservanza è condizione di liceità del trattamento ex art. 6, par. 1, lett. c) e parr.

2 e 3, art. 9, par. 2, lett. b) e artt. 10 e. 88 del GDPR (cfr. Parere del Garante privacy sullo “Schema di Linee guida in

materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che

segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle

segnalazioni esterne”, provv. 6 luglio 2023, n. 304).

4) Modalità di trattamento

I dati sono acquisiti attraverso i canali e nei modi indicati dalla Procedura per la gestione delle segnalazioni adottata

dal Titolare ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023. Essi garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante e di tutti gli

altri elementi della segnalazione (inclusa la documentazione ad essa allegata nella misura in cui il suo disvelamento,

anche indirettamente, possa consentire l’identificazione del segnalante).

5) Eventuali destinatari e le eventuali categorie di destinatari dei dati personali.

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità di verifica sopra menzionate da soggetti espressamente

e specificamente designati dal Titolare conformemente alle istruzioni ricevute dal medesimo, in qualità di qualità di

autorizzati (art. 29 cit.) ovvero quali soggetti espressamente designati al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 2-

quaterdecies del D. Lgs. n. 196/2003 novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 o in qualità di Responsabili ex art. 28 del GDPR

e non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni di legge (per esempio, professionisti e

altri fornitori esterni di servizi strettamente connessi alle attività previste dal punto 2, Autorità Giudiziaria, forze

dell’ordine, ANAC, Organismo di Vigilanza, etc.).

6) Trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale.

Nessun dato personale dell’interessato verrà trasferito a un paese terzo al di fuori della Unione Europea o ad

Organizzazioni Internazionali.

7) Periodo di conservazione dei dati personali.

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione saranno conservate per il tempo necessario al

trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione

dell’esito finale della procedura di segnalazione nei termini previsti dall’art. 14 del D. Lgs. n. 24/2023. I dati personali

che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti

accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.

8) Diritti dell’interessato.

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento, l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento:

– l’accesso ai propri dati personali;

– la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;

– l’opposizione al trattamento;

– la portabilità dei dati nei termini di cui all’art. 20 cit.;

– qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2,

lettera a), cit. la revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento

basata sul consenso prestato prima della revoca.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo

riguarda violi il GDPR ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro incui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione ai sensi dell’art. 77 cit.

(l’autorità di controllo italiana è il Garante per la protezione dei dati personali). Per esercitare i diritti di cui sopra

l’interessato potrà rivolgersi al Titolare ai recapiti indicati al punto 1 della presente informativa. Ai sensi di quanto

previsto dall’art. 2-undecies del Codice della privacy novellato, tali diritti non possono essere esercitati qualora sia

ipotizzabile un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell’identità della persona che segnala l’illecito

(comma 1, lett. f), cit.).

9) Se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario

per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali nonché le

possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati.

Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto

conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di gestire la segnalazione.

10) Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Ai sensi dell’art. 13, paragrafo 2, lettera f) del GDPR, informiamo l’interessato che i dati personali raccolti non saranno

oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del

Regolamento.

11) Trattamento dei dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti.

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella

per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all’interessato informazioni in merito a tale

diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui all’art. 13, paragrafo 2 del Regolamento.